OGGETTO: Fruizione delle ferie personale docente a tempo determinato a.s. 2025-2026
La disciplina delle ferie per i docenti a tempo determinato è regolata dall’art. 35 del CCNL 2029/21.
La Legge 24 dicembre 2012 n. 228 all’art. 1 comma 54 prevede, per il personale docente, la fruizione delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli Esami di Stato e alle altre attività valutative, salva la facoltà di fruire di 6 giorni di ferie nei rimanenti periodi dell’anno.
Da ciò si evince quindi che i giorni utili per poter usufruire delle ferie sono i seguenti:
- dal 1° settembre fino alla data di avvio delle attività didattiche, fissata dal calendario scolastico regionale o come stabilito dall’istituzione scolastica in base all’autonomia;
- durante l’anno scolastico per un massimo di 6 giorni, come da articolo 13 comma 9 del CCNL scuola, che possono essere fruite con le medesime modalità dei 3 giorni di permesso retribuito ai sensi dell’articolo 15 comma 2 del CCNL scuola;
- durante le sospensioni dovute ad elezioni politiche, amministrative o referendarie;
- durante le sospensioni delle lezioni dovute a concorsi;
- durante le sospensioni dovute alle vacanze natalizie e pasquali;
- durante le sospensioni delle attività didattiche deliberate dal Consiglio di Istituto;
- tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, esclusi i giorni dedicati agli scrutini ed agli esami;
- dal primo luglio al 31 agosto, ad eccezione eventualmente dei giorni impegnati per la verifica dei debiti formativi e i conseguenti scrutini.
Il comma 55 inoltre precisa che è consentita la monetizzazione delle ferie “limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale di fruire delle ferie”.
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 16715/2024 mette in evidenza che il datore di lavoro deve invitare il personale a godere delle ferie di cui sopra nei periodi di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali e nel periodo ricompreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, avvisando che diversamente perderà diritto alle ferie e all’indennità sostitutiva.
Alla luce della premessa normativa sopra riportata, si comunica al personale destinatario di contratto individuale di lavoro a tempo determinato che le ferie sono proporzionali al servizio prestato e dovranno essere fruite nei periodi di sospensione delle attività didattiche.
Pertanto, tutto il personale docente con contratto a tempo determinato con scadenza al 30/6, è invitato a produrre istanza di ferie mediante sportello digitale con espresso avviso della perdita, in assenza di domanda volontaria, all’indennità sostitutiva, salvo i casi espressamente previsti dalla Legge.
Il termine stabilito per presentare l’istanza per l’a.s. 2025-26 è il 19 dicembre 2025.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Michela Zuccaro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 D. Lgs. 39/93
Ufficio Presidenza